Le concessioni in Italia
Sempre più aspro lo scontro in Italia sulla raccolta delle scommesse. Esso è iniziato nel 1998 e non sembra esserci una fine...
Sempre più aspro lo scontro in Italia sulla
raccolta delle scommesse. Da dieci anni, da quando nel giugno del 1998 con i
quarti di finale dei Mondiali di Calcio di Francia, il nostro paese ha aperto
le porte alle scommesse sportive, è iniziato un vero e proprio braccio di ferro
con piccole e medie aziende e a volte vere e proprie botteghe di quartiere che
sotto la voce "Centro trasmissione dati", raccoglievano gioco in
Italia, per rigirarlo all'estero. E la polemica sulla gestione delle scommesse
in Italia è arrivata fino al parlamento europeo. Certamente c’è una grande
confusione testimoniata ad esempio dal caso Stanley scoppiato di recente, che
ha visto il sequestro di un CTD.
Stanley international betting, multinazionale
inglese molto interessata al mercato italiano (il più ricco d’Europa), opera già in Italia con oltre 200 punti di
raccolta scommesse.
Con la sentenza del 28 novembre 2007 della
Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, le cui motivazioni sono state
depositate, i giudici hanno infatti affermato che il regime concessorio
italiano non è conforme ai principi comunitari. Il caso scaturisce
come detto dal
sequestro di un CTD di Stanley avvenuto il 7 marzo 2007. La Corte si è pronunciata
contro il ricorso della Procura di Enna che impugnava l'ordinanza emessa dal
Tribunale del riesame il 31 marzo 2007 in favore del CTD. Si legge nella
sentenza:
"La non conformità del regime concessorio italiano alla
normativa comunitaria deriva dalla previsione di un numero di concessioni
limitato, dalla previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla
gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che ha comportato l’esclusione
delle società quotate in Borsa con azioni anonime dal bando di gara del 1999;
dal mantenimento del regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e
dalla proroga delle concessioni già rilasciate con la conseguenza di prolungare
nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario".
E
ancora: "L'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando
ingiustificatamente gli allibratori esteri in regola con la disciplina
concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può essere applicato dal
giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio
limitatamente alla previsione di limiti alla libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi che la sentenza Placanica ha ritenuto
ingiustificati".
Per questo motivo la Corte afferma che: "Non possono applicarsi
sanzioni o misure cautelari reali a persone che abbiano svolto senza autorizzazione
attività di raccolta di scommesse se risulti provato che è stata svolta per
conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara
per l’aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono
stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver
ottenuto le necessarie autorizzazioni. Qualora non sia applicabile al caso
concreto il regime concessorio o autorizzatorio, non è ravvisabile il reato
ipotizzato".
La giurisprudenza sui CTD di Stanley sembra
così destinata a non avere mai fine. A
Dicembre
a avere non poche conseguenze. Il giudice di secondo grado ha infatti assolto
il titolare di un CTD - condannato in primo grado per esercizio abusivo della
raccolta di scommesse - perché il fatto non sussiste. La normativa italiana e
in particolare la necessità di ottenere la concessione dell'AAMS e la relativa
licenza di pubblica sicurezza sono, secondo la Corte d'Appello, contrarie ai principi
comunitari, così come riaffermati dalla sentenza Placanica dello scorso 6
marzo. Nella sentenza si legge in particolare:
"Tale limitazione,
contraria al diritto di libera prestazione dei servizi, non trova
giustificazioni in esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica,
risultando diretta a perseguire l'interesse finanziario dello Stato, volto a
limitare il numero degli operatori aventi accesso al mercato della raccolta
delle scommesse".
Una cosa è certa comunque. Se Stanley puntava
a far conoscere il "brand" nel nostro paese, ci è riuscito. Ogni
giorno le agenzie battono almeno un dispaccio sul bookmaker inglese che, fedele
a una strategia avviata nel 2000, continua ad operare da noi senza seguire le
normative italiane. Per Stanley quel che contano sono le normative comunitarie
e il regime tributario inglese basato sull'utile, non sulla raccolta.
Prendiamo
ad esempio la chiusura di un centro
trasmissione dati (ctd) a Molfetta, in provincia di Bari, da parte della
Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno rilevato che l'Internet Point
effettuava la raccolta di scommesse sportive e il pagamento delle vincite per
conto di "Stanley International Betting" fuori dai canali ufficiali.
Ovvero senza la concessione prevista dall'Amministrazione dello Stato e le
relative autorizzazioni di Pubblica Sicurezza che viaggiano a braccetto. A
dispetto di queste autorizzazioni Stanley non demorde come dimostra la
pubblicità relativa a un ctd di Roma, situato in via Tirso, vicino al quartiere
dei Parioli, che recita così:
"Scommetti all'inglese, senza limiti di
vincita". Altrove i magistrati, in linea con le disposizioni comunitarie,
hanno proceduto al dissequestro. Un pasticcio all’italiana quindi o se permettete il termine, un casino, un bel
casino. Da quale parte sta la ragione?
John Whittaker, chairman e ad di Stanley,
aveva dichiarato: "I casi Gambelli e Placanica sono il risultato non della
nostra azione, ma della nostra reazione. Anche se alcuni insistono a pensarla
diversamente, non siamo una banda di bucanieri. Il refrain degli ultimi mesi è:
la Placanica
riguarda il passato, il bando Bersani la rende inoffensiva. Ma non è proprio così. Il bando Bersani non ha eliminato ogni
forma di discriminazione. Eliminare ogni forma di discriminazione significa
consentire ad un soggetto autorizzato e controllato da uno Stato membro di
poter svolgere la propria impresa all'interno della Comunità".
Francesco Ginestra, presidente di AssoSnai
invece sostiene che la sentenza Placanica non ha legittimato i ctd di Stanley
come di qualsiasi altra società, perché si è limitata ad abolire la norma che
vietava alle società quotate di partecipare al bando del 1999 e quindi
costituiva effettivamente una restrizione dei principi comunitari. Da quella
gara è rimasta fuori anche Snai SpA, tanto per fare un esempio di casa nostra… Voi
ci capite qualcosa?